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Strumenti di giornalismo » Segreto professionale dei giornalisti

Fumetto d'Autore

www.fumettodautore.com | Il Magazine della Nona Arte e dintorni | ISSN: 2037-6650 | Direttore: Alessandro Bottero

Mar05222012

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edicolaCome già anticipato, pubblichiamo un testo su cosa sia il segreto professionale del giornalista e su che basi giuridiche si fondi.

Europa

Il segreto sulla fonte fiduciaria è salvaguardato dalla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo. L’articolo 10 («Libertà di espressione») tutela espressamente le fonti dei giornalisti, stabilendo il diritto a ricevere notizie:

« Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiere. » (Convenzione europea dei diritti dell’Uomo.)

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ulteriormente rafforzato la tutela delle fonti di carattere fiduciario. Interpretando estensivamente l'art. 10, ha stabilito che tale norma comprenda anche la tutela delle fonti giornalistiche, in virtù dello stretto legame tra diritto di informare e diritto di cercare notizie. Grazie a questa interpretazione estensiva, l'art. 10 della Convenzione garantisce sia il diritto di un individuo alla libertà di espressione sia il diritto della collettività a ricevere informazioni. In tal modo i giudici sopranazionali hanno previsto una tutela più ampia rispetto a quella offerta da ordinamenti giuridici nazionali, tra cui quello italiano, che garantiscono un diritto attivo a fare informazioni, ma non uno passivo a riceverle.

Due sentenze della Corte europea hanno fatto giurisprudenza in materia. Sono le sentenze Goodwin (27 marzo 1996, Goodwin c. Regno Unito) e Roemen (25 febbraio 2003, Roemen e Schmit c. Lussemburgo, Procedimento n. 51772/99). In esse la Corte ha affermato che il diritto alla protezione delle fonti giornalistiche è da considerarsi strettamente connesso al diritto di ricevere notizie. Inoltre ha stabilito l'illegittimità delle perquisizioni negli uffici e nelle abitazioni dei giornalisti, nonché negli studi dei loro avvocati, volte alla ricerca delle fonti confidenziali. Se tale protezione non esistesse, cioè se le fonti confidenziali sapessero che un giudice può ordinare al giornalista di rivelare il loro nome, sarebbero dissuasi dal fornire notizie. Ma ciò sarebbe a detrimento della completezza dell'informazione e, in definitiva, della stessa libertà di stampa.

Italia

La legge istitutiva dell'Ordine impone al giornalista l'obbligo di tutelare la segretezza delle fonti:

« [Giornalisti ed editori] sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse. » (legge professionale n. 69/1963.)

La violazione del segreto comporta una sanzione disciplinare (articolo 48 della legge n. 69/1963).

I giornalisti italiani devono rifiutarsi di fornire i nomi delle persone dalle quali hanno avuto notizie di carattere fiduciario anche di fronte ai giudici. L'obbligo della segretezza della fonte può essere rimosso soltanto nel caso in cui la rivelazione della fonte si riveli indispensabile ai fini della prova del reato. In questo caso il giudice (mai un pubblico ministero) ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni (articolo 200 del Codice di procedura penale). Solo il giornalista professionista ha la facoltà di opporre al giudice il segreto sulle proprie fonti. I pubblicisti e i praticanti, invece, sono sempre tenuti a rispondere ai giudici sul segreto professionale.

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