Fumetto d'Autore ISSN: 2037-6650
Dal 2008 il Magazine della Nona Arte e dintorni - Vers. 3.0 - Direttore: Alessandro Bottero
A+ A A-

L'Editoriale » Avvicinandoci a Fullcomics: sul Diritto d’autore 1

fullcomicsposter2011minidi Alessandro Bottero

Tra un paio di settimane prenderà il via la settima edizione di Fullcomics, che quest’anno pone grande attenzione al tema del diritto d’autore, con un incontro-convegno a cui interverranno esperti ed autori. Per non arrivare impreparati all’appuntamento dedicherò qualche tempo a riflettere assieme a voi su questo tema, estremamente importante, e troppo spesso affrontato solo sull’onda dell’emotività. Io ho delle idee precise sul diritto d’autore, molto estreme, che si rifanno alle teorie di Ullman, ed auspico un superamento, sia concettuale che legislativo, del diritto d’autore così come articolato al giorno d’oggi in Italia e all’estero, ma di questo parleremo a tempo debito. Va anche detto che un discorso sul diritto d’autore e sul copyright (che per molti sono la stessa cosa, e che invece sono concetti leggermente, ma sostanzialmente differenti) che non affronti a viso aperto il tema di Internet, e la condivisione dei contenuti, rimane monco e del tutto velleitario.

In questo primo articolo vorrei chiarificare i concetti. Nel successivo parleremo di alternative al copyright. Nel terzo della condivisione dei contenuti nell’epoca di Internet. E nell’ultimo esporrò le mie idee. E poi saremo a Fullcomics.

Chiarire i concetti.

Su Wikipedia, l’enciclopedia online che userò come base per la nostra discussione, alla pagina dedicata al diritto d’autore troviamo questa definizione:

«Il diritto d'autore è la posizione giuridica soggettiva dell'autore di un'opera dell'ingegno a cui i diversi ordinamenti nazionali e varie convenzioni internazionali (quale la Convenzione di Berna) riconoscono la facoltà originaria esclusiva di diffusione e sfruttamento, ed in ogni caso il diritto ad essere indicato come tale anche quando abbia alienato le facoltà di sfruttamento economico (diritto morale d'autore). In particolare, il diritto d'autore è una figura propria degli ordinamenti di civil law (tra i quali l'Italia), laddove in quelli di common law esiste l'istituto del copyright.»

Il nucleo quindi è questo “Il diritto d'autore è la posizione giuridica soggettiva dell'autore di un'opera dell'ingegno”. Tre elementi quindi: un’opera dell’ingegno, un autore di tale opera, la posizione giuridica SOGGETTIVA di tale autore”.

In Italia il diritto d’autore è regolato da una legge del 1941, e precisamente la Legge 22 aprile 1941 n.633 Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (G.U. n.166 del 16 luglio 1941).  Per capire di cosa tratti questa legge ecco due estratti che ci dicono COSA cada nel regime di diritto d’autore, e CHI sia il soggetto che ne beneficia

Cosa rientra nel diritto d’autore?

TITOLO I
Disposizioni sul diritto di autore

CAPO I
Opere protette

Art. 1

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Chi è l’autore?

CAPO II
Soggetti del diritto

Art. 6

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Art. 7

E' considerato autore dell'opera collettiva  chi  organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.

E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.

Art. 8

E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell'opera stessa.

Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.

Come vedete già da queste poche righe emergono cose interessanti. Prendiamo l’articolo 7: “E' considerato autore dell'opera collettiva  chi  organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.”. questo articolo di legge, in un momento in cui ad esempio nel campo della piccola editoria fioriscono le antologie, ci dice una cosa a cui pochissimi pensano. L’autore che può far valere il proprio diritto SOGGETTIVO, sull’antologia X è solo chi la organizza o dirige, non il singolo autore coinvolto. Se Alessandro Bottero organizza, dirige e confeziona una antologia di storie a fumetti per conto della Ciccio Salsiccio Editore, per la legge l’autore di quel volume è Alessandro Bottero, ed eventualmente, una volta scaduto il contratto con la Ciccio Salsiccio Editore, Alessandro Bottero può prendere quell’antologia e – in quanto AUTORE di quell’opera - può riproporla ad altri, senza dover chiedere il permesso a nessuno. Infatti la singola parte del volume resta di diritto d’autore della singola parte, ma il volume nel suo complesso è di diritto d’autore del CURATORE. Esempio: antologia Nuovi Fumetti del Mondo Italiano, della Bellissimi Fumetti Press. 30 racconti inediti, scelti da Alessandro Bottero. Curatore del volume Alessandro Bottero.  L’autore del volume è uno solo, ossia il curatore. Non i singoli autori delle singole parti. E questo in teoria vale anche in sede contrattuale.

Ma andiamo oltre. Il diritto d’autore è materia che valica i confini, e in un certo senso potremmo definirlo un caso di autentico diritto internazionale o trans-nazionale. Infatti sempre Wikipedia ci dice «In materia di diritto d'autore le fonti del diritto comprendono, oltre a quelle normative interne dei singoli Stati, anche le convenzioni internazionali. Nel 1991, inoltre, la Comunità europea ha stabilito che le norme di diritto comunitario prevalgono su quelle nazionali degli Stati membri.» Che significa? Significa, ad esempio, che qualora si volesse rivedere la legislazione italiana, stilando una nuova legge a settant’anni di distanza, bisognerebbe ampliare il dibattito partendo dalle norme che l’Unione Europea ha stabilito nel suo diritto comunitario. Le norme nazionali si devono accordare con le norme comunitarie, non il contrario. Scelte protezionistiche, o punitive, delle singole nazioni (penso ad esempio al dibattito in Francia), poste in contrasto con ipotetiche scelte alternative devono cedere. Se per ipotesi il diritto comunitario indicasse le licenze Creative Commons come modo comune di coniugare in modo legislativo il diritto d’autore, le singole legislazioni nazionali dei paesi membri dell’UE dovrebbero recepire tale direttiva comunitaria, armonizzando la LORO legislazione, con questa scelta.

Per quel che riguarda il diritto d’autore internazionale sono quattro i momenti da prendere in considerazione, partendo dal 1886 (primo atto ufficiale che affronta il tema) al 1994.

Sempre da Wikipedia ecco una sintesi di questi quattro momenti:

Convenzione di Berna (CUB)

La Convenzione di Berna (CUB) venne stipulata nel 1886 per arrecare protezione alle opere letterarie ed artistiche. Stabilì anche due regole molto importanti: la tutela egualitaria per i cittadini degli Stati aderenti e delle altre nazioni ed un Livello di tutela Minimo. Ha inoltre stabilito per la prima volta il riconoscimento reciproco del diritto d'autore tra le nazioni aderenti.

Inizialmente gli Stati Uniti rinunciarono ad aderire alla convenzione, perché ciò avrebbe richiesti grossi cambiamenti nella loro legislazione sul copyright. Vi aderirono poi nel 1989.

Convenzione Universale sul Diritto d’Autore (CUA)

La Convenzione universale sul diritto d'autore venne firmata a Ginevra il 6 settembre 1952 da 32 Stati, tra cui l'Italia, dove è entrata in vigore il 26 gennaio 1957, e gli Stati Uniti d'America. Questi ultimi non avevano in precedenza aderito alla Convenzione di Berna del 1886 sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche. La suddetta convenzione, la dichiarazione, la risoluzione ed i tre protocolli sono stati in seguito riveduti e firmati a Parigi il 24 luglio 1971 e hanno sostituito le disposizioni firmate a Ginevra.

Le regole indicate nella serie di articoli di questa convenzione sono state sottoscritte da tutti gli Stati contraenti intenzionati a creare un sistema di protezione delle opere letterarie, scientifiche ed artistiche di tutti i paesi, che avesse una valenza universale, per assicurare il rispetto della persona e per rendere più facile la divulgazione delle opere dell’ingegno. Tutto questo affiancato ovviamente dai sistemi internazionali già in vigore, per assicurare lo sviluppo di discipline letterarie, scientifiche ed artistiche e per una migliore comprensione internazionale.

Gli Stati membri hanno deciso quanto indicato nei seguenti articoli:

  • Art. 1. Ogni Stato aderente si deve impegnare nell’assicurare una protezione sufficiente ed efficace dei diritti d’autore e di ogni altro titolare dei diritti sulle opere letterarie, scientifiche e artistiche.
  • Art. 2. I comma 1 e 2 dell’articolo 2 stabiliscono che ogni Stato contraente deve concedere alle opere pubblicate dei cittadini di ciascuno degli altri Stati aderenti la medesima protezione che accorda alle opere pubblicate dei propri cittadini. Ogni Stato aderente alla convenzione deve, inoltre, attuare la stessa regola per le opere non pubblicate.
  • Art. 3. Secondo l’articolo 3 ciascuno degli Stati contraenti che, secondo la propria legislazione interna, esige, come condizione di tutela dei diritti d’autore, l’adempimento di formalità, come il deposito e il pagamento di tasse, deve considerare queste esigenze come soddisfatte rispetto a qualsiasi opera pubblicata per la prima volta fuori dal territorio di tale Stato e il cui autore non sia cittadino di esso, se tutti gli esemplari dell’opera pubblicata con l’autorizzazione dell’autore, o di qualunque titolare dei diritti, portano il simbolo © accompagnato dal nome del titolare del diritto d’autore e dall’indicazione dell’anno di creazione o di prima pubblicazione. Questi devono essere collocati in modo ed in un posto che dimostrino chiaramente che il diritto d’autore è riservato.
    • © + opera tutelata + nome autore + anno creazione
  • Art. 4. Secondo l’articolo 4 la durata della protezione dell’opera è regolata dalla legge interna dello Stato, inoltre secondo quanto stabilito in questa convenzione la durata non può essere inferiore ad un periodo che comprenda la vita dell’autore e 25 anni dopo la sua morte. Queste disposizioni non si applicano però né alle opere fotografiche né alle opere delle arti applicate. Tuttavia, negli Stati contraenti la durata della protezione non potrà, per queste opere, essere inferiore a dieci anni. Al 5° comma di quest’articolo viene stabilito che l’opera del cittadino di uno Stato contraente pubblicata per la prima volta in uno Stato non contraente sarà considerata pubblicata per la prima volta nello Stato contraente del quale l’autore è cittadino.
  • Art. 6. Nel 6° articolo viene precisato che per “pubblicazione”, secondo la tale Convenzione, s’intende la riproduzione in forma materiale e la messa a disposizione del pubblico di esemplari dell’opera che permettano di leggerla o di prenderne conoscenza.

Inoltre con questa convenzione viene riconosciuto all’autore il diritto esclusivo di fare, di pubblicare e di autorizzare a fare e pubblicare la traduzione delle proprie opere.

World Intellectual Property Organization (WIPO)

In seguito alla stipulazione di Convenzioni come CUB e CUA venne istituita nel 1893 la BIRPI (acronimo francese di Bureaux Internationaux Réunis pour la Propriété Intellectuelle) meglio conosciuta dal 1967 come WIPO ed in Italia come OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale). Quest’organizzazione è nata con lo scopo di "promuovere attraverso la cooperazione internazionale la creazione, disseminazione, uso e protezione della mente umana per il progresso economico, culturale e sociale di tutta l’umanità".

Nel 1974 divenne un’agenzia specializzata presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite, e successivamente, nel 1996, firmò un patto di cooperazione con la World Trade Organization (WTO), espandendo il proprio ruolo e sottolineando sempre più la crescente importanza della proprietà intellettuale nel commercio internazionale.

TRIPS

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), adottato a Marrakech 15 aprile 1994 – “Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio”. Quest’accordo è stato stipulato da tutti gli Stati membri, intenzionati a ridurre le incomprensioni e gli impedimenti in ambito di commercio internazionale, tenendo conto della necessità di favorire una protezione sufficiente ed efficace dei diritti della proprietà intellettuale e operando in modo che le misure e le procedure da mettere in atto non diventino esse stesse ostacoli ai legittimi scambi.

Come la WIPO anche il TRIPS contribuisce all’aumento dell’importanza della proprietà intellettuale nel commercio internazionale, ed è proprio nell'art. 7 che viene messo in evidenza il collegamento tra protezione della proprietà intellettuale e sviluppo tecnologico, nell'interesse dei cittadini consumatori e produttori.

Secondo un primo principio lo Stato deve riconoscere al cittadino straniero un trattamento equivalente a quello riservato ai propri cittadini in termini di diritto d’autore e secondo la clausola della “nazione favorita” l’accordo TRIPS impone a ogni Stato aderente di riservare ai cittadini di altri Stati membri, un trattamento non meno favorevole di quello riservato al cittadino di un altro Stato ancora.

La durata della protezione è di 50 anni dalla morte dell'autore, con le stesse eccezioni previste nella Convenzione di Berna nell'art. 7 (art. 12).

Questo è l’accordo internazionale sulla proprietà intellettuale di più ampia portata, infatti alla sua conclusione sono state inserite in un unico testo internazionale tutte le aree della proprietà intellettuale: il diritto d'autore, i diritti connessi al diritto d’autore, il marchio, le indicazioni geografiche, i disegni industriali, i brevetti, i lavori topografici, il know-how e le informazioni segrete per motivi commerciali.

Per oggi è tutto.  Nella pagina Wikipedia dedicata al diritto d’autore trovate molti altri spunti di riflessione, e vi consiglio di darle un’occhiata. La prossima volta parleremo di cosa sia il copyright, e delle possibili alternative ad esso.

Magazine

Intervista a SILVIA ZICHE su "QUEI DUE"

01-01-2021 Hits:5404 Critica d'Autore Lorenzo Barruscotto e Dafne Riccietti

      Bentrovati, appassionati delle nuvole parlanti. Sono lieto ed orgoglioso di presentarvi la versione integrale dell'intervista, comparsa sull'importante numero 300 di “Fumo di China”, realizzata con la mitica Silvia Ziche, che ringrazio nuovamente.   Ritratto di Silvia Ziche, visionato anche dall'artista prima della pubblicazione, ad opera di Lorenzo Barruscotto.   Le tre vignette che troverete ad...

Leggi tutto

INTERVISTA ESCLUSIVA CON MORENO BURATTINI su "Zagor - Darkwood Novels"

26-07-2020 Hits:7078 Critica d'Autore Lorenzo Barruscotto

   Ritratto ad opera di Lorenzo Barruscotto, autografato dallo stesso Burattini.     Buongiorno e grazie per il suo tempo. Facciamo quattro chiacchiere sulla nuova miniserie di Zagor “Darkwood Novels”.   - Nel primo volume viene presentata ai lettori questa nuova iniziativa editoriale targata Spirito con la Scure anche con dotte citazioni e riferimenti ai Dime Novels...

Leggi tutto

L'Intervista - Kirby Academy, a Cassino un punto di riferimento unico per chi vuole fare fumetti

17-01-2020 Hits:5982 Autori e Anteprime Super User

A cura della redazione L'Associazione Culturale Cagliostro E-Press, ha 15 anni alle spalle di meritoria attività di scountng di nuovi talenti e diffusione del media fumetto sul territorio nazionale: la storia dell'Associazione, sempre presente alle principali fiere di settore, racconta di più di 150 volumi pubblicati in questi tre lustri e...

Leggi tutto

Saggio e analisi di "TESLA AND THE SECRET LODGE"

17-12-2019 Hits:8889 Critica d'Autore Lorenzo Barruscotto

 La cover variant (a sinistra) e quella ufficiale (a destra)   Ucronia. Cosa significa questa parola? Con tale termine viene indicato un genere di narrativa fantastica basato sulla premessa che la storia del mondo abbia seguito un corso alternativo a quello reale. Deriva dal greco e significa letteralmente “nessun tempo”, analogamente a come...

Leggi tutto

Intervista con OSKAR su ZAGOR

17-12-2019 Hits:8500 Critica d'Autore Lorenzo Barruscotto

    Facciamo quattro chiacchiere in merito al volume “L'eroe di Darkwood”, il sesto e conclusivo della mini serie “Zagor – Le Origini” che ha visto Oskar, nome d'arte di Oscar Scalco, classe 1971, disegnatore con all'attivo numerosi traguardi prestigiosi, impegnato ai disegni sui testi di Moreno Burattini. Le sue due opere che vedrete di seguito sono presenti...

Leggi tutto

Moleskine 125 » Quella falsa differenza tra Fumetto e Graphic Novel

30-08-2019 Hits:7890 Moleskine Conte di Cagliostro

Sottotitolo: Artibani e Recchioni avanti, dietro tutti quanti (Plazzi compreso) per piacere di Topolino. di Conte di Cagliostro Houston il fumettomondo ha un problema. Ci sono dei pazzi che vanno in giro spacciandosi per Francesco Artibani, Andrea Plazzi e Roberto Recchioni? O Artibani, Plazzi e Recchioni sono pazzi? Ricapitoliamo. Qualche giorno fa, il...

Leggi tutto

RECENSIONE CARTONATO DEADWOOD DICK "TRA IL TEXAS E L'INFERNO"

29-07-2019 Hits:8716 Critica d'Autore Lorenzo Barruscotto

    "Avete mai fatto caso che nella vita ogni tanto si incontra qualcuno che non va fatto in…alberare?” Ecco, quel qualcuno è Deadwood Dick. Mutuandola ed adattandola per i nostri scopi, la celeberrima frase pronunciata da un granitico Clint Eastwood in “Gran Torino” serve perfettamente a delineare il carattere del personaggio...

Leggi tutto